Consulenza e Istruzione Pratica per Installazione Impianti di Video Sorveglianza presso gli Ispettorati Del Lavoro Del Lavoro di Competenza
Con l’introduzione del Jobs Act (una serie di provvedimenti emanati tra il dicembre 2014 e il settembre 2015) sono stati introdotti dei cambiamenti epocali in materia del diritto del lavoro, con un sistema detto di tutele crescenti. Il d.lgs. 151/2015 modifica in parte l’art. 4 della Legge 300/70 lasciando invariata la possibilità per le aziende di controllare l’attività dei dipendenti tramite “impianti audiovisivi o altri strumenti”.
Tuttavia, prendendo atto dei cambiamenti tecnologici intervenuti negli ultimi decenni, regola:
- i controlli effettuati tramite dispositivi portatili come smartphone e tablet oppure notebook e smartwatch. Nonché attraverso la tracciabilità del navigatore satellitare GPS in auto.
- regola l’utilizzo dei badge magnetici, per registrare le presenze e le uscite dal luogo di lavoro.
La ratio dietro l’espansione delle fattispecie cui applicare la norma, risiede da un lato nella tutela del lavoratore, qualora occupi un posto di lavoro particolarmente delicato, nel quale la videosorveglianza diventa uno strumento di sicurezza. Dall’altro, la legge introduce l’estensione della videosorveglianza per difendere il patrimonio aziendale.
L’obbligo dell’autorizzazione o dell’accordo sindacale
La normativa non ha smesso di suscitare polemiche dopo essere stata promulgata, per i timori di controllo a distanza del datore di lavoro ai danni dei dipendenti, ma una nota del Ministero del Lavoro (11241/16) ha ribadito che l’impianto di videosorveglianza, anche effettuato tramite i nuovi sistemi, necessita sempre dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Relativamente al punto sul controllo a distanza, il Jobs Act stabilisce due regole cardine che vanno osservate per permettere l’installazione e il funzionamento degli impianti:
- L’installazione degli strumenti audiovisivi (come telecamere a circuito interno) non possono essere installate con finalità di controllo. La previsione si estende anche a tutti quei mezzi che per la loro natura possono riprendere immagini e video, nonché registrare i suoni all’interno del luogo di lavoro. Va osservato il principio fondamentale che questi dispositivi devono essere installati esclusivamente per migliorare l’organizzazione aziendale, aumentare la sicurezza sul lavoro e tutelare il patrimonio dell’azienda.
- Per ottenere l’installazione è necessario ottenere un accordo con le rappresentanze sindacali, oppure, in mancanza di questi o in caso di mancato accordo, si può richiedere l’autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro. Nel caso di un’azienda con più sedi presenti nel territorio è imprescindibile ottenere l’autorizzazione dal ministero del lavoro.
I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza della legge e non possono installare videocamere, nemmeno se spente o non funzionanti, senza prima aver ottenuto gli accordi o le autorizzazioni. La legge impone al datore di lavoro quelle uniche vie per poter installare l’impianto, ciò significa che non può cavarsela semplicemente informando i suoi dipendenti. Per lo stesso motivo, seguendo un consolidato pronunciamento giurisprudenziale, anche mettere delle telecamere finte a scopo dissuasivo si configura come una violazione della privacy. Lo confermano anche ripetute note del Garante della Privacy.
Le sanzioni a carico del datore di lavoro
Il nostro studio collabora con le piccole e medie imprese per evitare l’irrogazione di sanzioni ai danni del datore di lavoro. Le leggi in materia sono complesse ed è necessario intervenire quotidianamente per evitare soprusi e violazioni che possono costare caro.
La violazione, se non costituisce reato più grave, prevede una pena pecuniaria che va da 154 a 1.549 euro ovvero l’arresto da 15 giorni a un anno. È compito dell’ispettore del lavoro quello di verificare, in sede di ispezione, che l’azienda abbia ottenuto l’accordo sindacale ovvero l’autorizzazione della DIREZIONE Territoriale. In caso mancassero i presupposti, l’ispettore può assegnare una prescrizione con l’obbligo di oscuramento immediato degli impianti di videosorveglianza. La prescrizione ha una scadenza entro la quale il datore di lavoro può ottenere l’accordo o l’autorizzazione alla messa in funzione degli impianti di videosorveglianza oscurati, in questo caso la pena sarà pari a un quarto del massimo previsto.
Badge per registrare gli accessi e GPS per tracciare gli spostamenti
Diversamente dalla necessità imposta per gli impianti di videosorveglianza, il datore non ha l’obbligo di ottenere l’accordo sindacale o l’autorizzazione dal DTL per quel che riguarda l’inserimento delle telecamere nei totem dei badge e di sistemi di rilevazione degli accessi elettronici.
La previsione normativa cui poi sembra essersi ispirato il governo, riguarda anche la registrazione dei movimenti delle aziende di trasporto, tramite il sensore GPS, utilizzati per tracciare le consegne.
Un aspetto molto importante riguarda l’utilizzo del materiale registrato. Il datore di lavoro può utilizzare le informazioni che ha raccolto esclusivamente per gli scopi riguardanti l’organizzazione del lavoro, purché abbia correttamente informato il dipendente dei diritti relativi alla privacy, nonché degli strumenti utilizzati e dei controlli vigenti.