OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO 

Si ricorda che dal 12/10/2017, a norma dell’articolo 18 – DlGS. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’Inail, ai fini statistici e informativi, gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

La comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Istituto

entro 48 ore dalla ricezione del “Certificato Medico di Infortunio”.

L’obbligo sarebbe dovuto decorrere dal 12/04/2017, in base al D.M. 183/2016 ( adozione del regolamento interministeriale sul sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – Sinp ), ma il decreto Milleproroghe ha poi differito il termine al 12 ottobre 2017.

Si segnala che sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo obbligo:

  • per l’omissione o il ritardo nella comunicazione di un evento superiore a un giorno, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di 548,00 Euro a un massimo di 1.972,80 Euro, aumentati a 1.096,00 e 4.932,00 Euro se l’infrazione riguarda un evento di durata superiore a 3 giorni.

Riassumendo, ogni infortunio sul lavoro, anche con prognosi di un solo giorno, deve essere comunicato all’Inail entro i termini sopra indicati.